Art. 23
Protocollo 9Titolo III

Art. 23

731 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. Fra il 1° maggio 2004 e la fine del 2006, l'Unione fornisce ai nuovi Stati membri un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso "strumento di transizione", per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa di attuare e applicare il diritto dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares. 2. L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi a finalità strutturale, segnatamente nei seguenti settori: a) giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli alle frontiere esterne, strategia anticorruzione, rafforzamento delle capacità in materia di applicazione della legge); b) controllo finanziario; c) tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e lotta contro la frode; d) mercato interno, compresa l'unione doganale; e) ambiente; f) servizi veterinari e sviluppo della capacità amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare; g) strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC); h) sicurezza nucleare (rafforzamento dell'efficacia e della competenza delle autorità per la sicurezza nucleare e dei relativi organismi di supporto tecnico, nonché degli organismi addetti alla gestione dei rifiuti radioattivi); i) statistiche; j) rafforzamento della pubblica amministrazione in base alle esigenze individuate nella relazione globale di controllo della Commissione non coperte dai fondi a finalità strutturale. 3. L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa secondo la procedura di cui all' del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale. 4. Il programma è attuato in conformità dell', paragrafo 1 lettere a) e b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee o alla legge europea che lo sostituisce. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri attuali, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione. Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi del 1999, ammontano a 200 milioni di euro nel 2004, a 120 milioni di euro nel 2005 e a 60 milioni di euro nel 2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie definite dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999. ------------------------------ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
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