Art. 23
Protocollo 5Capo IX

Art. 23

606 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. La Banca è sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo III-394 della Costituzione, e avuto riguardo alle disposizioni dell' del presente statuto. La Banca evita per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita. 2. La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, senza il consenso dello Stato membro interessato. 3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi. 4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per investimenti da attuare sul loro territorio.
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