Art. 22
Protocollo 9Titolo III

Art. 22

730 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. A decorrere dal 1° maggio 2004, le gare d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare, del programma Phare di cooperazione transfrontaliera e dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta sono gestiti dalle agenzie esecutive nei nuovi Stati membri. La Commissione adotta decisioni europee per derogare al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89. Se tali decisioni sulla deroga al controllo ex ante non sono state prese anteriormente al 1° maggio 2004, qualsiasi contratto firmato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e la data in cui la Commissione prende le decisioni è inammissibile all'assistenza di preadesione. Tuttavia, se le decisioni della Commissione di derogare al controllo ex ante sono state ritardate oltre il 1° maggio 2004 per motivi non riconducibili alle autorità di un nuovo Stato membro, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra il 1° maggio 2004 e la data di adozione di tali decisioni siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione di quest'ultima prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni. 2. Gli impegni di bilancio globali stabiliti anteriormente al 1° maggio 2004 in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1, compresi la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici successivi e i pagamenti effettuati dopo il 1° maggio 2004, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo il 1° maggio 2004 sono espletate in conformità degli atti pertinenti dell'Unione. 3. L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente il 1° maggio 2004. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi e gli esborsi dovranno essere effettuati come previsto nel protocollo finanziario, di norma entro la fine del terzo anno successivo all'impegno. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per gli esborsi, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati. 4. Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA e ai fini di una transizione fluida dalle norme applicabili anteriormente al 1° maggio 2004 al regime successivo a tale data, la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che nei nuovi Stati membri resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di quindici mesi dopo il 1° maggio 2004. Per la durata di tale periodo i funzionari che anteriormente al 1° maggio 2004 coprivano posti nei nuovi Stati membri e devono restarvi anche dopo tale data beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione anteriormente al 1° maggio 2004 in conformità dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68. Per tutto il 2004 e sino a fine luglio 2005, le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale, indotte dalla gestione dell'assistenza di preadesione sono coperte dalla linea relativa alle spese di complemento per azioni (ex parte B del bilancio) o da linee equivalenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e il programma ISPA, dei rispettivi bilanci di preadesione. 5. Nel caso in cui un progetto approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 non possa più essere finanziato a titolo di detto strumento, esso può essere integrato nella pianificazione dello sviluppo rurale ed essere finanziato nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate dalla Commissione secondo le procedure stabilite all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. ------------------------------ GU L 232 del 2.9.1999, pag. 34. Come previsto negli orientamenti per l'attuazione del programma PHARE [SEC 1596, aggiornato il 6.9.2002 con C 3303/2]. GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
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