Art. 22
Protocollo 7Capo VII

Art. 22

634 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca. La Banca europea per gli investimenti è inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.
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