Art. 21
Protocollo 5Capo IX

Art. 21

604 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediatamente necessità per far fronte alle sue obbligazioni: a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari; b) fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli; c) può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell', la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa. 3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agisce di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-21-3