Art. 20
Protocollo 5Capo IX

Art. 20

603 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti. 2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati. Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.
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