Art. 2
Protocollo 3Titolo I

Art. 2

479 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Prima di assumere le proprie funzioni, ogni giudice deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-2-3