Protocollo 23›Parte IV
Art. 2
847 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all':
a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi, alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;
b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;
c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;
d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacità";
e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-2-18