Art. 2
Protocollo 11Parte TERZA

Art. 2

787 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera b) della Costituzione significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro interessato non è oggetto di una decisione europea del Consiglio, di cui all'articolo III-184, paragrafo 6 della Costituzione, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.
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