Protocollo 7›Capo VII
Art. 17
629 / 946In vigore dal 22 apr 2005
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione.
Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-17-4