Protocollo 9›Titolo III
Art. 16
724 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e
altri dazi", di cui all', paragrafo 1, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che la sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dall'Unione negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi.
2. Per l'anno 2004 l'imponibile IVA armonizzato e la base dell'RNL
(reddito nazionale lordo), di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d) della decisione 2000/597/CE, Euratom di ciascun nuovo Stato membro sono pari a due terzi della base annua. Anche la base dell'RNL di ciascun nuovo Stato membro da considerare per il calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, di cui all', paragrafo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom è pari a due terzi della base annua.
3. Ai fini della determinazione dell'aliquota congelata per il
2004 di cui all', paragrafo 4, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom gli imponibili IVA ridotti dei nuovi Stati membri sono calcolati sulla base di due terzi dei loro imponibili IVA non ridotti e di due terzi del loro RNL.
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GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-16-6