Protocollo 5›Capo IX
Art. 16
599 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. Nell'ambito del mandato definito dall'articolo III-394 della Costituzione, la Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati membri, sempre che non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.
Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione, la Banca, può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.
2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.
3. Quando un credito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà realizzato l'investimento, oppure a garanzie sufficienti o alla solidità finanziaria del debitore.
Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo III-394 della Costituzione lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attività speciale.
4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo III-394 della Costituzione.
5. II totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250% del capitale sottoscritto, delle riserve degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.
L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite.
A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.
Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.
6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.
Storico versioni
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