Art. 15
Protocollo 8Sez. 5

Art. 15

673 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. Dal 1° gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Danimarca, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1973 la Danimarca mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori elencati al paragrafo 3. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni forma oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 3. I settori nei quali la Danimarca mette delle informazioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica sono i seguenti: a) D.O.R. Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico; b) DT-350, DK-400 Reattori ad acqua pesante a contenitore pressurizzato; c) circuito a gas ad alta temperatura; d) strumentazione e apparecchiatura elettronica speciale; e) "reliability"; f) fisica dei reattori, dinamica dei reattori e trasferimento del calore; g) prove di materiali ed attrezzature in pila. 4. La Danimarca si impegna a fornire alla Comunità europea dell'energia atomica ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunità europea dell'energia atomica o degli Stati membri al Centro di RisɆ, a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-15-5