Art. 15
Protocollo 5Capo IX

Art. 15

598 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, oppure d'ufficio, il consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'.
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