Art. 15 · Obblighi di rendiconto
Protocollo 4Capo III

Art. 15

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Obblighi di rendiconto

In vigore dal 22 apr 2005
Obblighi di rendiconto 1. La Banca centrale europea compila e pubblica rapporti sulle attività del Sistema europeo di banche centrali almeno ogni tre mesi. 2. Un rendiconto finanziario consolidato del Sistema europeo di banche centrali viene pubblicato ogni settimana. 3. Conformemente all'articolo III-383, paragrafo 3 della Costituzione, la Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione un rapporto annuale sulle attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. 4. Il rapporto e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi gratuitamente a disposizione dei soggetti interessati.
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