Protocollo 5›Capo IX
Art. 14
597 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.
2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-14-3