Art. 13
Protocollo 5Capo IX

Art. 13

596 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-13-3