Art. 13
Protocollo 3Titolo II

Art. 13

473 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
La legge europea può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore. I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati mediante una decisione europea del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
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