Protocollo 5›Capo IX
Art. 12
595 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza, verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca.
2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri contabili della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca sono state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.
3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.
4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.
Storico versioni
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