Art. 10
Protocollo 5Capo IX

Art. 10

593 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca. 2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese da almeno un terzo dei membri del consiglio aventi voto deliberativo, che rappresentino almeno il 50% del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-10-4