Protocollo 4›Capo III
Art. 10
542 / 946Il Consiglio direttivo
In vigore dal 22 apr 2005
Il Consiglio direttivo
1. Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo è composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione.
2. Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo sia superiore a 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti ed esercitati a rotazione come di seguito indicato:
a) a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori sono suddivisi in due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota detenuta dallo Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote detenute nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i coefficienti di ponderazione, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. II primo gruppo e composto da cinque governatori e il secondo dai rimanenti. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici;
b) a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono suddivisi in tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui alla lettera a). Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto.
Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto;
c) all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo;
d) al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l', paragrafo 2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità del quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo;
e) ogniqualvolta il prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell', paragrafo 3 oppure il numero dei governatori aumenti, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui al presente comma;
f) deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente comma e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino alla data in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.
Il diritto di voto deve essere esercitato di persona. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all', paragrafo 3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, con o senza diritto di voto, ai sensi del paragrafo 3 e dell', paragrafi 2 e 3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto.
Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del quorum.
3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli , alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della Banca centrale europea detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è pari a zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.
4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.
5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.
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