Art. 1
Protocollo 9Parte PRIMATitolo I

Art. 1

708 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
9. PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RAMMENTANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno aderito alle Comunità europee e all'Unione europea, istituita con il trattato sull'Unione europea, il 1° maggio 2004; CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione prevede l'abrogazione del trattato del 16 aprile 2003 relativo a dette adesioni; CONSIDERANDO che numerose disposizioni figuranti nell'atto allegato a detto trattato di adesione restano pertinenti; che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti; CONSIDERANDO che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con il testo della Costituzione senza alterarne la portata giuridica, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica: Ai fini del presente protocollo: a) per "atto di adesione del 16 aprile 2003" si intende l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea; b) per "trattato che istituisce la Comunità europea" ("trattato CE") e "trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica" ("trattato CEEA"), si intendono detti trattati quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore anteriormente al 1° maggio 2004; c) per "trattato sull'Unione europea" ("trattato UE"), si intende detto trattato quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore anteriormente al 1° maggio 2004; d) per "Comunità" si intende una o entrambe le Comunità di cui alla lettera b), a seconda dei casi; e) per "Stati membri attuali" si intendono gli Stati membri seguenti: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; f) per "nuovi Stati membri" si intendono gli Stati membri seguenti: la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-9