Progetto›Titolo V
Art. 1
889 / 946In vigore dal 22 apr 2005
PROGETTO DI DECISIONE EUROPEA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO I-25
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
considerando quanto segue:
È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una
transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata - quale definito nel trattato di Nizza e illustrato all', paragrafo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione allegato alla Costituzione, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2009 - al sistema di voto previsto all'articolo I-25 della Costituzione, che si applicherà a decorrere dal l° novembre 2009.
Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo
per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata.
Si reputa opportuno mantenere in vigore la presente decisione
per il tempo necessario ad assicurare una transizione fluida al nuovo sistema di voto previsto dalla Costituzione,
DECIDE:
Se un numero di membri del Consiglio che rappresenta
a) almeno i tre quarti della popolazione, o
b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,
necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell'articolo I-25, paragrafo 1, primo comma o paragrafo 2, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-37