Protocollo 33›Parte IV
Art. 1
866 / 946In vigore dal 22 apr 2005
33. PROTOCOLLO RELATIVO AGLI ATTI E TRATTATI CHE HANNO COMPLETATO O MODIFICATO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E IL
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 1 della Costituzione
abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea nonché gli atti e i trattati che li hanno completati o modificati:
CONSIDERANDO che è necessario redigere l'elenco degli atti e dei
trattati di cui all'articolo IV-437, paragrafo 1,
CONSIDERANDO che occorre riprendere la sostanza delle disposizioni
dell', paragrafo 7, del trattato di Amsterdam,
RICORDANDO che l'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione
dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto deve restare in vigore,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al
trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
1. Sono abrogati gli atti e i trattati seguenti, che hanno
completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea:
a) il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee, dell'8 aprile 1965, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica (GU 152 del 13.7.1967, pag. 13);
b) il trattato, del 22 aprile 1970, che modifica talune
disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (GU L 2 del 2.1.1971, pag. 1);
c) il trattato, del 22 luglio 1975, che modifica talune
disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (GU L 359 del 31.12.1977, pag. 4);
d) il trattato, del 10 luglio 1975, che modifica talune
disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (GU L 91 del 6.4.1978, pag. 1);
e) il trattato, del 13 marzo 1984, che modifica i trattati che
istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1);
f) l'atto unico europeo del 17 febbraio 1986 e 28 febbraio 1986
(GU L 169 del 29.6.1987, pag. 1);
g) l'atto, del 25 marzo 1993, che modifica il protocollo sullo
statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al consiglio dei governatori il potere d'istituire un Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 14);
h) la decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito nella
composizione dei capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 66).
2. È abrogato il trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997, che
modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1).
3. È abrogato il trattato di Nizza, del 26 febbraio 2001, che
modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1).
Storico versioni
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