Protocollo 32›Parte IV
Art. 1
863 / 946In vigore dal 22 apr 2005
32. PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ARTICOLO I-9, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al
trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata "convenzione europea"), previsto dall'articolo I-79, paragrafo 2 della Costituzione deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda:
a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione
dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,
b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti
avviati da Stati terzi e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri o/e all'Unione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-32