Art. 1
Protocollo 27Parte IV

Art. 1

858 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
27. PROTOCOLLO SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, HANNO CONVENUTO la disposizione interpretativa seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico Le disposizioni della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-27