Protocollo 24›Parte IV
Art. 1
849 / 946In vigore dal 22 apr 2005
24. PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO I-41, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo I-41, paragrafo 2 della Costituzione,
TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo I-41, paragrafo 2 della Costituzione non deve pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e deve rispettare gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per taluni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,
HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
Articolo unico
L'Unione elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-24