Art. 1
Protocollo 22Parte IV

Art. 1

845 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
22. PROTOCOLLO SUL DIRITTO D'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, in base all'articolo I-9, paragrafo 1 della Costituzione, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali; CONSIDERANDO che, in base all'articolo I-9, paragrafo 3 della Costituzione, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali; CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo I-9, paragrafi 1 e 3 della Costituzione da parte dell'Unione; CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo I-58 della Costituzione, per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell'articolo I-2 della Costituzione; TENENDO PRESENTE che l'articolo I-59 della Costituzione instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro; RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte I, titolo II e della parte III, titolo II della Costituzione; TENENDO PRESENTE che la Costituzione istituisce uno spazio senza frontiere interne e conferisce a ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; INTENZIONATI ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende; CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi: a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, avvalendosi dell' della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta convenzione; b) se è stata avviata la procedura di cui all'articolo I-59, paragrafo 1 o 2 della Costituzione e finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non adotti una decisione europea in merito nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino; c) se il Consiglio ha adottato una decisione europea conformemente all'articolo I-59, paragrafo 1 della Costituzione nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione europea conformemente all'articolo I-59, paragrafo 2 della Costituzione riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino; d) se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-22