Art. 1
Protocollo 21Parte IV

Art. 1

844 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
21. PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo III-265, paragrafo 2, lettera b) della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto dell'Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-21