Protocollo 20›Parte I
Art. 1
828 / 946In vigore dal 22 apr 2005
20. PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
NEL RAMMENTARE la decisione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,
PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo.
CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi della Costituzione del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,
DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda l'opzione per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale opzione qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,
PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,
TENENDO PRESENTE il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione:
La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.
Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
Storico versioni
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