Art. 1
Protocollo 18Parte TERZA

Art. 1

816 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
18. PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO III-130 DELLA COSTITUZIONE AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda, CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Nonostante gli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione, qualsiasi misura adottata a norma di detta Costituzione o qualsiasi accordo internazionale concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato a esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di: a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri o per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonché per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e b) stabilire se concedere o no ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito. Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, nè qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare i suddetti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-18