Art. 1
Protocollo 16Parte TERZA

Art. 1

808 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
16. PROTOCOLLO SUL REGIME DEL FRANCO COMUNITÀ FINANZIARIA DEL PACIFICO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia, HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: Articolo unico La Francia può mantenere il privilegio dell'emissione monetaria in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e ha il diritto esclusivo di fissare la parità del franco Comunità finanziaria del Pacifico.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-16