Protocollo 10›Parte TERZA
Art. 1
782 / 946In vigore dal 22 apr 2005
10. PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:
I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono:
a) il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
b) il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-10