Art. 1
Protocollo 10Parte TERZA

Art. 1

782 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
10. PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI LE ALTE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono: a) il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato; b) il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-10