Art. 4 · Disposizione finanziaria

Art. 4

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Disposizione finanziaria

In vigore dal 25 mar 2005
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:legge:2005-03-01;32#art-4