Statuto
Art. 5
12 / 25Comitato di direzione
In vigore dal 6 mar 2005
Il Comitato di direzione è composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante per ogni Stato ed ogni Organizzazione internazionale membro dell'ICRANET;
b) un rappresentante aggiunto per ogni altro Stato o Organizzazione internazionale che contribuisca finanziariamente alle attività dell'ICRANET;
c) un rappresentante per ogni Università e per ogni Centro di ricerca associato all'ICRANET;
d) un rappresentante per ogni altra istituzione che contribuisca alle attività dell'ICRANET accettata su decisione del Comitato di direzione;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze del Governo italiano ed un rappresentante del sindaco di Pescara, tenuto conto del contributo nazionale e dell'apporto relativo al costituendo accordo di sede. In relazione alle successive adesioni all'Accordo viene prevista la partecipazione di un ulteriore rappresentante per ogni Stato od Organizzazione internazionale che contribuiscono al bilancio annuale dell'ICRANET;
f) un rappresentante per l'Università di Stanford, l'Università dell'Arizona, la Specola Vaticana e l'ICRA quali membri fondatori.
Il Comitato di direzione elegge un presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni, rinnovabile;
il direttore è il segretario esecutivo del Comitato di direzione;
il Comitato di direzione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del presidente, o per propria iniziativa se richiesto da almeno la metà dei suoi membri;
la maggioranza dei membri costituisce il quorum per la riunione del Comitato di direzione;
il Comitato di direzione adotta il proprio regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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