Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 5 mar 2005
Entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli esperti e le autorità responsabili della conservazione, salvaguardia, valorizzazione, restauro, utilizzazione e sostegno della gestione dei beni archeologici, artistici, culturali e storici, mediante lo scambio d'informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e le visite di esperti.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28#art-a-12