Art. 10
Accordo

Art. 10

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In vigore dal 5 mar 2005
Le Parti coopereranno strettamente al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illegali di beni culturali e di opere d'arte. I mezzi di collaborazione e lo scambio di esperienze e di informazioni saranno concordati dalle autorità competenti delle due Parti.
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