Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003. 24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
24 articoli
Accordo
Art. 1 ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA Art. 2 Articolo 2 Le Parti incoraggeranno lo sviluppo della cooperazione fra le università di cia Art. 3 Articolo 3 Al fine di sviluppare le relazioni fra entrambi i paesi nel settore dell'istruz Art. 4 Articolo 4 Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale deri Art. 5 Articolo 5 Le Parti, in conformità alla loro legislazione, convengono di attribuire borse Art. 6 Articolo 6 Le Parti svilupperanno la cooperazione fra le organizzazioni non governative, l Art. 7 Articolo 7 Le Parti incoraggeranno e svilupperanno la cooperazione scientifica e tecnica n Art. 8 Articolo 8 Entrambe le Parti incoraggeranno l'istituzione e l'attività nei loro territori Art. 9 Articolo 9 Entrambe le Parti incoraggeranno i contatti e la cooperazione diretta fra i lor Art. 10 Articolo 10 Le Parti coopereranno strettamente al fine di prevenire l'importazione, l'espo Art. 11 Articolo 11 Le Parti promuoveranno la cooperazione nel settore dell'archeologia mediante l Art. 12 Articolo 12 Entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli esperti e le autorità Art. 13 Articolo 13 Le Parti incoraggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori de Art. 14 Articolo 14 Le Parti incoraggeranno la cooperazione fra gli archivi, le biblioteche ed i m Art. 15 Articolo 15 Le due parti auspicano di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore de Art. 16 Articolo 16 Al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi specificati dal presente Acco Art. 17 Articolo 17 Le Parti, su reciproco consenso, possono apportare cambiamenti o emendamenti a Art. 18 Articolo 18 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda Art. 19 Articolo 19 Qualsiasi controversia sorta fra le Parti in relazione all'interpretazione o a Art. 20 Articolo 20 Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna parte può denunciarlo p Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360