Accordo
Art. 26
26 / 55Responsabilità finanziarie
In vigore dal 3 mar 2005
.
Responsabilità finanziarie
1) L'Organizzazione funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3 dell', non è abilitata a contrarre qualsivoglia obbligo che non rientra nella sfera di applicazione del presente Accordo e non può essere considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai Membri; in particolare essa non è qualificata a prendere del denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facoltà di stipulare contratti, l'Organizzazione inserirà nei suoi contratti le condizioni del presente Articolo in modo da portarle alla conoscenza delle altre Parti interessate; tuttavia qualora tali condizioni non vengano inserite, non per questo il contratto sarà inficiato di nullità, nè si riterrà che l'Organizzazione ha prevaricato i poteri che le sono conferiti.
2) La responsabilità finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi relativi alle quote di contribuzione espressamente previste nel presente Accordo. Le parti terze che trattano con l'Organizzazione sono tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente Accordo relative alle responsabilità finanziarie dei Membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-26