Art. 10 · Poteri e funzioni del Consiglio
Accordo

Art. 10

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Poteri e funzioni del Consiglio

In vigore dal 3 mar 2005
. Poteri e funzioni del Consiglio 1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo. 2) Il Consiglio delega al suo Presidente il compito di verificare, con l'assistenza del Segretariato, la validità delle comunicazioni per iscritto che gli sono indirizzate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'), del paragrafo 3 dell' e del paragrafo 2 dell'. Il Presidente fa rapporto al Consiglio. 3) Il Consiglio può istituire ogni comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario. 4) Il Consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita di due terzi, i regolamenti necessari all'esecuzione del presente Accordo e conformi alle sue disposizioni, in particolare il proprio regolamento interno ed i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione ed al suo personale. Il Consiglio può prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche. 5) Il Consiglio provvede inoltre all'aggiornamento della documentazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo, e di ogni altra documentazione che ritiene auspicabile.
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