Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 25 gen 2005
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall', paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-rd-2