Art. 4
Protocollo 3Titolo VIII

Art. 4

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In vigore dal 25 gen 2005
1. I dazi doganali applicati conformemente agli possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e il Libano, vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati. 2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunità, le riduzioni di cui al paragrafo 1 vengono calcolate rispetto all'elemento agricolo del dazio, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi riscossi su questi prodotti agricoli di base. 3. La riduzione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal Consiglio di associazione.
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