Art. 2
Protocollo 3Titolo VIII

Art. 2

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In vigore dal 25 gen 2005
1. Alle importazioni in Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 2 del presente protocollo. 2. Per lo smantellamento tariffario a norma del paragrafo 1 si applica il calendario di cui all', paragrafo 1 del presente accordo salvo diverse disposizioni dell'allegato 2 del presente protocollo.
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