Art. 89
AccordoTitolo VIII

Art. 89

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In vigore dal 25 gen 2005
1. L'accordo è concluso per un periodo illimitato. 2. Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-89