Art. 79
AccordoTitolo VIII

Art. 79

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In vigore dal 25 gen 2005
1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. 2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime, che prendono le misure necessarie per la loro esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-79