Accordo›Titolo VII
Art. 71
71 / 152In vigore dal 25 gen 2005
1. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione del Libano una cooperazione finanziaria da attuare secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.
2. Una volta entrato in vigore il presente accordo, le procedure in questione vengono concordate tra le Parti mediante gli strumenti più adatti.
3. Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:
a) promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;
b) ricostruzione e ammodernamento delle infrastrutture economiche;
c) promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
d) adeguamento alle ripercussioni sull'economia libanese della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, segnatamente l'industria;
e) misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale, in particolare la riforma del regime previdenziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-71