Art. 6
AccordoTitolo II

Art. 6

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In vigore dal 25 gen 2005
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Libano istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati "GATT".
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-6