Art. 57 · Cooperazione nel settore statistico
AccordoTitolo V

Art. 57

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Cooperazione nel settore statistico

In vigore dal 25 gen 2005
Cooperazione nel settore statistico La cooperazione in questo settore si prefigge di armonizzare le metodologie delle Parti e di utilizzare i dati, comprese le banche dati, in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-57