Art. 37
Accordo

Art. 37

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In vigore dal 25 gen 2005
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato nè mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e il Libano in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-37