Art. 28
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Art. 28

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In vigore dal 25 gen 2005
La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-28